AIIP: aspetti tecnici del ricorso al giudice amministrativo
(15 mag 2006) - Quando AIIP manifestò
apprezzamento per la Delibera di AGCOM numero 34/06, nonostante alcune criticità
che tuttora permangono e che sono oggetto di ricorsi nelle sedi appropriate (ad
esempio per quanto concerne le cosiddette "linee senza fonia"),
l'impianto generale del provvedimento era improntato ad uno spirito a favore
della concorrenza e del mercato.
Tuttavia, AIIP ritiene che i recenti interventi di AGCOM (o la loro mancanza)
non siano conformi allo spirito né tanto meno al testo della Delibera sopra
citata.
In particolare, nonostante i ripetuti sforzi e le reiterate argomentazioni
portate all'attenzione dell'Autorità, non è rimasta altra iniziativa possibile
ad AIIP che presentare ricorso al giudice Amministrativo.
La questione scatenante questa decisione riguarda l'autorizzazione concessa da
Agcom a Telecom Italia per una nuova offerta al dettaglio in assenza di una
corrispondente offerta all'ingrosso per gli operatori, conforme al dettato delle
norme tra cui principalmente la già richiamata 34/06, autorizzazione decisa
dall'organo collegiale CIR (Commissione Infrastrutture
e Reti).
L'accesso al verbale di questa riunione dell'organo collegiale NON è ancora
stato consentito ad AIIP nonostante una espressa ed urgente richiesta di accesso
agli atti richiesta proprio da AIIP.
Per questo, AIIP ritiene gravissimo che nella autorizzazione data a Telecom
Italia per la commercializzazione di questa offerta al dettaglio, AGCOM abbia
consentito che Telecom Italia trasformasse gli operatori concorrenti in
rivenditori di un prodotto integralmente realizzato da Telecom Italia stessa
("end to end"), degradando quindi di fatto il loro ruolo e la loro
autonomia sul mercato.
Tale offerta di rivendita appare in contrasto con le normative vigenti per molti
motivi, per cui AIIP ritiene illegittima la decisione di AGCOM.
La mancanza di "disaggregazione" prevista dalla normativa va a scapito
sia della diversificazione del "prodotto", sia della concorrenza tra
infrastrutture di rete alternative a quelle del neomonopolista della larga banda
con grave nocumento del mercato ed alla libertà di scelta del consumatore che
la normativa comunitaria ritiene essere elemento prioritario dell'orientamento
delle attività di regolamentazione.
La storia di AIIP e dei suoi associati, che hanno introdotto la quasi totalità
delle innovazioni che hanno caratterizzato lo sviluppo di Internet in Italia,
dimostra il favore della categoria verso l'innovazione tecnologica nel rispetto
però dei principi del libero mercato e delle regole che assicurano un pari
terreno di competizione ("level playing field").
Per questo motivo AIIP vede con preoccupazione che la definizione dei profili di
velocità delle linee offerte sul mercato rimanga sostanzialmente nel controllo
di un solo operatore verticalmente integrato in tutta la filiera (dalla rete di
accesso costituita dalle linee telefoniche in rame, che raggiungono le case di
tutti gli utenti grazie agli investimenti pubblici degli scorsi decenni, sino ai
servizi alla clientela finale) che, per di più, controlla i 4/5 dell'utenza
finale su banda larga.
Telecom Italia non fornisce agli operatori concorrenti una offerta wholesale,
come invece previsto della normativa, che sfrutti i DSLAM in tecnologia ADSL2+,
ma li relega sulla vecchia rete basata su una infrastruttura ATM con le
limitazioni tecniche inerenti (tra cui la riduzione delle performance del
traffico tra utenti ed in particolare in upload, e l’impossibilità di
realizzare IPTV in multicast e Video On Demand con Network Caches di prossimità).
Gli investimenti di Telecom Italia, che gli operatori concorrenti sono titolati
a sfruttare come materia prima remunerandoli oltre il loro costo, ai sensi della
normativa, anziché essere indirizzati alle aree Digital Divise vengono così
indirizzati a favore di offerte integrate verticalmente, chiuse agli altri
operatori contrariamente al dettato normativo ed al principio comunitario del
"ladder of investment" volto a favorire l'innovazione nel paese.
AIIP ricorda che nell'ultimo rapporto dei Regolatori Europei (erg.eu.int), nella
classifica dei paesi più concorrenziali nella larga banda in Europa, l'Italia
figura al terzultimo posto (escludendo la Polonia, ove la liberalizzazione non
e' ancora stata attuata), nonostante gli ingenti investimenti, mentre il paese
più concorrenziale risulta essere la Gran Bretagna.
AIIP auspica pertanto che, coerentemente con la linea di tutela del mercato
ispirante la sua delibera 34/06, AGCOM in sede di autotutela revochi
tempestivamente l'autorizzazione relativa ad Alice 20 Mbps, subordinando una
nuova autorizzazione ad un completo rispetto delle norme in materia di
disponibilità di una offerta wholesale.
Il permanere sul mercato
dell'offerta Alice 20 Mbps, senza adeguata offerta wholesale, secondo AIIP
porterà ad una distorsione della concorrenza:
- Gli operatori concorrenti di Telecom non possono definire caratteristiche
tecniche del servizio alla clientela finale diverse da quelle del servizio
end-to-end di cui diverrebbero rivenditori per conto di Telecom Italia;
- il consumatore finale non potrebbe scegliere tra molteplici offerte
trasmissive diversificate, ma fra offerte dalle identiche caratteristiche
tecniche;
- gli operatori che hanno investito in infrastrutture di rete non potrebbero
utilizzarle ma sarebbero costretti ad utilizzare le sole risorse e
infrastrutture trasmissive di TI incorporate nell’offerta end-to-end di
rivendita;
- gli operatori i cui investimenti non sono stati orientati alle infrastrutture
di rete non sarebbero liberi di acquistare sul libero mercato
singole componenti dell’offerta da uno o più operatori proprietari di rete,
ma sarebbero costretti ad acquistare tutte le componenti del servizio da Telecom
Italia in quanto incluse nell’offerta end-to-end di rivendita di TI.
- la banda Internet internazionale e nazionale compresa in detta offerta di
rivendita è quella di Telecom Italia. Gli operatori che hanno fatto della
qualità e del management delle proprie connessioni Internet punto di forza
vedrebbero vanificare i propri sforzi e i propri investimenti in questo senso;
- il collegamento dal cliente finale verso contenuti Web, Audio e video presenti
sulla rete dell’Operatore avverrebbe tramite punti di interscambio sulla Big
Internet dove la Quality of Service e le funzionalità aggiuntive non sono
definite. L’Operatore non potrebbe quindi garantire ai propri clienti la
qualità di accesso ai propri contenuti; la qualità verrebbe decisa da un
operatore concorrente (Telecom italia), il quale peraltro non sarebbe esposto a
questo rischio in quanto gli utenti accederebbero ai contenuti erogati da
Telecom Italia senza passare dai punti di interconnessione sulla Big Internet;
- al contrario di TI, un operatore concorrente non avrebbe la possibilità di
iniettare i contenuti in punti intermedi di rete (visto che l’offerta è
end-to-end) Questo fattore, unitamente al precedente causerebbero un gravissimo
limite alla libertà di espressione su Internet, specialmente per la TV resa
possibile da queste linee ad alta velocità ma molto sensibile alla Quality of
Service, e, quindi, un grave pregiudizio alle garanzie di sviluppo pluralistico
della televisione via cavo telefonico (IPTV);
- per quanto concerne l'assistenza tecnica e pertanto le garanzie di
disponibilita' del servizio, l’unica diagnosi possibile per un operatore
concorrente sarebbe limitata al dispositivo presso la sede d'utente. Il ruolo
dell’assistenza tecnica professionale messo in campo da numerosi operatori
viene così vanificato a scapito della possibilità di scelta dell'utente e
contrariamente a quanto possibile, fino ad oggi, nell'offerta Wholesale sulla
vecchia rete ATM.
In conclusione, Telecom Italia continua nella sua politica di riduzione della
capacità di diversificazione e di limitazione operativa della concorrenza.
Infatti, i limiti della replicabilità continuano a crescere e appaiono ancora
maggiori di quelli della precedente offerta ADSL 4M caratterizzata da una
poverissima qualità del servizio (20Kb/s) o da caratteristiche rigidamente
definite da TI.
Per la corretta attuazione della Delibera 34/06/CONS AIIP ritiene essenziale
che, nel periodo intercorrente la pubblicazione della delibera e
l’approvazione finale delle condizioni bitstream cost-plus per l’offerta
all’ingrosso della Larga Banda, AGCOM imponga lo scrupoloso rispetto delle le
disposizioni che regolano il periodo transitorio.
Se i tavoli tecnici previsti dalla 34/06/CONS si dovessero svolgere con la
presenza di offerte altamente anticompetitive e/o in violazione delle
disposizioni della delibera, il risultato finale di tutta la procedura potrebbe
essere seriamente compromesso.
© 2002-2009 Key4biz
