AIIP, il sequestro non si fa con i filtri
(29 dic 2009) - L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) denuncia gli
effetti devastanti che potrebbe dispiegare sui fornitori di accesso e sugli
utenti dell’Internet italiana la sentenza n. 49437/09 della Corte di
Cassazione che ha condannato il sito svedese The Pirate Bay nella parte in
cui dispone che “il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web
il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione nella
rete internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne diritto,
richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione internet
escludano l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di
illecita diffusione di tali opere».
AIIP pur essendo in prima linea per sostenere il rispetto della legge, la
collaborazione con le Autorità pubbliche e il principio della personalità della
responsabilità penale, resta fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di
responsabilizzazione dei fornitori italiani di accesso ad Internet per gli atti
commessi dagli utenti dei servizi internet.
Se atti illeciti sono stati commessi e se sono stati commessi in Italia, i soli
a dover rispondere sono coloro che li hanno commessi. Non è ancora chiaro a
tutti che se si deve disporre il sequestro di un sito, questo deve essere
eseguito presso il fornitore del servizio di hosting. Disporre invece
l’inibizione dell’accesso ad un sito (servizio o contenuto) come forma di
sequestro surrettizia è tanto sbagliato sotto il profilo giuridico, quanto
inutile sotto quello tecnico.
L’unico modo di sequestrare un sito in hosting all’estero è la rogatoria
internazionale.
GLI ERRORI DELLA CASSAZIONE
L'ordine impartito ai provider italiani, secondo la Cassazione, troverebbe la
sua fonte nel d.lgs. 70/2003 (attuazione della direttiva comunitaria sul
commercio elettronico). La norma in questione, infatti, stabilisce che
l'autorità giudiziaria può inibire (anche in via d'urgenza) l'accesso a una
risorsa di rete tramite la quale è commesso un illecito di cui il provider sia
stato previamente messo a conoscenza.
La norma si riferisce però ai servizi di hosting: nessun provider italiano
fornisce hosting a The Pirate Bay.
La Cassazione interpreta dunque in modo non corretto il dettato normativo del
D.Lgs. 70/2003.
In particolar modo, grazie all’interpretazione errata di cui sopra, la
Cassazione motiva una misura impropria per evitare la prosecuzione degil
illeciti di The Pirate Bay: essa ritiene che possa trovare applicazione il
sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 del codice di procedura penale
come misura equivalente all'inibitoria prevista dal d.lgs. 70/2003.
Il sequestro preventivo (che serve a evitare la prosecuzione di un reato, in
attesa che si celebri il processo) è disposto dal Giudice per le indagini
preliminari ai sensi dell'art. 321 del Codice di procedura penale; mentre il
d.lgs. 70/2003 attribuisce genericamente il potere di inibitoria all'accesso
alla "autorità giudiziaria".
Si tratta dunque di due strumenti giuridici distinti e separati. Era stato il
Gip del tribunale di Bergamo, da cui è partito il processo a “The Pirate Bay”, a
ritenere l'uno (il filtraggio) come modalità di esecuzione dell'altro (il
sequestro). Il Tribunale del Riesame aveva annullato questa misura.
La Cassazione equipara ora, nuovamente, l'inibitoria al sequestro e questo
imporrebbe il filtraggio della navigazione. Si tratta di un errore tecnico,
visto che e' ampiamente dimostrato che i filtri funzionano solo ed
esclusivamente se l'utente "filtrato" e' disponibile a collaborare o se il
provider è l’ultimo anello della connessione che porta al sito in questione
(l’hosting provider). Dunque, se il filtraggio tecnicamente non funziona, e'
anche inidoneo a costituire modalita' di esecuzione dell'inibitoria ed, in
generale, ad impedire che il reato venga commesso.
E’ inoltre impossibile applicare questa “inibitoria tramite filtraggio” a
risorse di rete localizzate al di fuori della giurisdizione italiana in base
alle norme contenute nel D.Lgs. 70/2003 e nella corrispondente Direttiva sul
commercio elettronico. Queste sono applicabili alle ipotesi di hosting e caching,
ma non al mere conduit (trasporto mero) che è l’attività che compie un provider
quando fornisce accesso ad un sito straniero. Il rapporto in quel caso è
unicamente tra l’utente e il sito svedese e l’eventuale intervento deve essere
svolto sul gestore straniero..
La Cassazione afferma che l'inibitoria di cui al d.lgs. 70/2003 si affianca al
sequestro. Questo non e' nella stabilito dalla legge, ma e' una interpretazione.
La Cassazione afferma sorprendentemente che il giudice italiano puo' disporre
l'inibitoria anche a carico di una risorsa di rete localizzata all'estero, senza
passare da una rogatoria internazionale. Anche questo non è previsto dalle norme
citate, ma costituisce una interpretazione che non sembra condivisibile.
PERCHE' SECONDO AIIP E' PERICOLOSA QUESTA SENTENZA
Questa sentenza e' pericolosa per cittadini e imprese perchè:
- non risolve il problema della pirateria: i rimedi che identifica sono
assolutamente inidonei a contrastare i reati per cui “The Pirate Bay” viene
condannato
- erode ulteriormente il principio dell'assenza di un obbligo di sorveglianza
preventiva sulle attività degli utenti
- costringe i provider a mettere in atto misure di filtraggio che, per le
caratteristiche stesse della rete, possono essere facilmente aggirate dagli
utenti, esponendo i fornitori al rischio di essere considerati responsabili in
prima persona degli accessi compiuti dall’utente a siti, contenuti o servizi di
cui si è disposto il “sequestro”
- se si vuole sequestrare un sito o servizio occorre rivolgersi al fornitore di
hosting o housing. Se il sito risiede all’estero, si deve ricorrere alla
rogatoria internazionale.
- espone a rischio la privacy dei cittadini,
- provoca un aumento dei costi di erogazione dei servizi internet,
- limita la libertà di manifestazione del pensiero in Internet, ponendo una
questione costituzionale rilevante;
- provoca una diminuzione della velocità della banda, dovuta alla necessità di
filtrare i contenuti,
- disincentiva gli investimenti nel settore TLC
- abbassa la competitività degli operatori italiani nei confronti dei
concorrenti stranieri.
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