NGN: AIIP, soddisfatti per la sentenza
(09 dic 2009) - L’Associazione
Italiana Internet Provider (AIIP) accoglie con entusiasmo la sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 3 dicembre 2009 con la quale la Germania è
stata condannata per avere escluso la regolamentazione per le reti di accesso di
nuova generazione ed i nuovi servizi a banda ultralarga.
La Corte di Giustizia ha respinto senza appello la tesi che faceva dipendere lo
sviluppo degli investimenti in reti e servizi di nuova generazione da una
preliminare deregolamentazione dei relativi mercati.
La Corte di Giustizia conferma dunque le ragioni di AIIP, che si è sempre
opposta alle analoghe tesi avanzate da Telecom Italia e da altri soggetti attivi
nelle comunicazioni elettroniche, secondo cui solo la garanzia di profitti
monopolistici, derivante dal una deregolamentazione per legge, giustificherebbe
gli investimenti in reti e servizi di nuova generazione.
Del resto, la stessa Direttiva Quadro (2002/21/CE), in applicazione dei principi
di diritto antitrust secondo cui un operatore dominante in un mercato può fare
leva su tale posizione dominante per estenderla su un altro mercato, ha previsto
espressamente una presunzione di dominanza sui nuovi mercati se adiacenti a
quello tradizionalmente dominato e, dunque, dà una base giuridica per la loro
regolamentazione.
Inoltre, la Corte ha rigettato la teoria secondo cui la finalità primaria ed
essenziale della regolamentazione sarebbe quella di assicurare la concorrenza
tra reti. I giudici comunitari hanno di fatto confermato la necessità, espressa
dalla Commissione Europea, che il regolatore nazionale bilanci vari obiettivi,
tra cui anche l'innovazione, l'efficienza degli investimenti, la concorrenza nei
servizi e l'interesse dei consumatori. La Corte ha infatti accolto i rilievi
della Commissione Europea, che sosteneva che “l’art. 8, n. 2, della direttiva
«quadro» non stabilirebbe alcun ordine prioritario di tali obiettivi e … che le
ANR impongono misure correttive proporzionate e giustificate alla luce degli
obiettivi di cui all’art. 8 della direttiva «quadro», senza attribuire una
particolare priorità ad alcuno di essi” (sent. Commissione c. Germania, par.
45).
Viene confutata, quindi, la tesi –sempre contrastata da AIIP- che vorrebbe che
la principale finalità della regolamentazione fosse garantire la competizione
infrastrutturale a scapito degli altri obbiettivi costitutivi dell’Autorità, che
includono l’efficienza degli investimenti ed il minor prezzo al consumatore
finale. Così facendo si rischia di incentivare investimenti paralleli nelle zone
ricche del paese, a scapito di investimenti nelle zone digital divise ed a
prezzi relativamente alti rispetto le best practices europee.
AIIP plaude a questa posizione e spera che possa essere prontamente recepita da
AGCOM, affinché lo sviluppo tecnologico del nostro Paese avvenga in modo
armonico ed equilibrato, riconoscendo la giusta importanza alle infrastrutture e
alla concorrenza.
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