I SONDAGGI IN PERIODO ELETTORALE
(18 feb 2008) -
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) richiama al rispetto
della normativa sui sondaggi politico-elettorali
La divulgazione dei sondaggi sui media, soprattutto in periodo elettorale, deve
essere particolarmente “sorvegliata”, proprio per l’utilizzo, non solo
conoscitivo ma anche propagandistico, che se ne può fare.
Proprio per questo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom),
ha richiamato le emittenti televisive e radiofoniche e le testate giornalistiche
al rispetto della normativa in materia di sondaggi, soprattutto con riferimento
al periodo elettorale.
Chiunque divulghi risultati di sondaggi politici ed elettorali, anche se
parziali, all’interno di una notizia, deve sempre precisare le modalità con cui
il sondaggio è stato realizzato (ai sensi dell’art. 8 della legge 28/00), e che
rimane condizione essenziale per la sua diffusione (per maggiori dettagli
consultare l’indirizzo www.agcom.it).
Qualora tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della
notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono dare, entro 24
ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge; oppure sono tenuti a
diffondere la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle
prescrizioni di legge.
Si ricorda infine che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali anche se effettuati
anteriormente a tale periodo. L’Autorità precisa che tale divieto si applica nei
confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.
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