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Modalità di pubblicazione dei sondaggi politico elettorali ed entrata in vigore del divieto

(27 mar 2008) - l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ha oggi pubblicato sul proprio sito (www.agcom.it) un comunicato riguardante il divieto di pubblicazione dei sondaggi politico elettorali dalla mezzanotte di venerdì 28 marzo; contestualmente è stata richiamata la circolare sulle corrette modalità di diffusione dei sondaggi.
 

Si ricorda, pertanto, che rimane condizione essenziale per la diffusione dei sondaggi la contestuale trasmissione, da parte del soggetto committente, della nota metodologica all’apposito sito www.sondaggipoliticoelettorali.it, come testualmente disposto dall’art. 23 della delibera Agcom n. 34/08/CSP: “I sondaggi [...] possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.
 

Si ricorda che chiunque divulghi risultati di sondaggi politici ed elettorali, anche se parziali, all’interno di una notizia, deve sempre precisare le modalità con cui il sondaggio è stato realizzato (nota informativa redatta ai sensi dell’art. 8 della legge 28/00), dandone lettura in radio, con apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili in televisione o in un apposito riquadro sulla carta stampata (art. 23, commi 4,5,6, delibera 34/08/CSP).
 

Si richiamano tali indicazioni in quanto, rispetto ai sondaggi diffusi nella giornata di ieri riguardanti le elezioni regionali e ripresi da tutti i principali media locali, risulta che attualmente la società Tolomeo studi e ricerche ha pubblicato i dati richiesti sull’apposito sito www.sondaggipoliticoelettorali.it, mentre il sondaggio realizzato dalla società Euromedia research, non è stato ancora trasmesso secondo quanto previsto dalla legge.
 

Qualora tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono dare, entro 24 ore, le indicazioni integrative richieste dalla legge; oppure sono tenuti a diffondere la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.
La struttura del Corecom FVG rimane comunque a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

 

  

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